Ordinanza Sindacale N. 14 Del 20/05/2024IL SINDACO

Ordinanza Sindacale N. 14 Del 20/05/2024
IL SINDACO
OGGETTO:
OBBLIGO INFORMATIVA DIVIETO SOMMINISTRAZIONE E
VENDITA ALCOLICI A MINORI.
Atteso che
l’art. 689 del C.P., vieta la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di
anni sedici, agli affetti da malattie di mente o ai soggetti in manifeste condizioni di deficienza
psichica.


l’art. 14 ter della Legge n. 125/2001, commi 1 e 2, mod. dal D.L. n. 14/2017 (convertito con
modifiche dalla L. n. 48/2017) che.
Considerati i gravi problemi di ordine sanitario e sociale collegati al consumo di alcol in
età giovanile e sentito il dovere civile e morale di intervenire per contrastare la diffusione del
fenomeno tra i minorenni che sono spesso frequentatori di alcuni pubblici esercizi del territorio
comunale o che acquistano bevande alcoliche nei supermercati e negli esercizi alimentari ed
ancora il proliferare della vendita di tali bevande attraverso i distributori automatici;
Ritenuto di dover adottare un apposito provvedimento per sensibilizzare che la vendita
di alcol ai minori può avere anche rilievo di reato penale
DISPONE
• l’obbligo degli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura, di
informare l’utenza del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai
minori di anni diciotto attraverso l’apposizione di avvisi o cartelli informativi collocati
all’ingresso degli esercizi;
• negli esercizi divisi in reparti (es. supermercati) l’avviso o il cartello dovrà essere
esposto anche nell’area destinata alla vendita delle bevande alcoliche.
detto obbligo si estende anche alla vendita di bevande alcoliche a mezzo di distributori automatici
che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura
ottica dei documenti o , in alternativa, qualora non sia presente sul posto in maniera continuativa
apposito personale che possa effettuare mirati controlli.
RAPPRESENTA
Ordinanze n. 14/2024
Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni
che ogni inosservanza al divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori
comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 689 del C.P. nonché delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste rispettivamente:- Per la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, agli affetti da malattie
di mente o ai soggetti in manifeste condizioni di deficienza psichica, dall’art. 689 C.P.:
Arresto fino a 1 anno
Reiterazione: anche sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 25.000 con
sospensione dell’attività per 3 mesi;- Per la vendita con distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati
anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti o, in alternativa,
qualora non sia presente sul posto in maniera continuativa apposito personale che possa
effettuare mirati controlli (art. 689 C.P.):
Arresto fino ad 1 anno
Reiterazione: anche sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 25.000 con
sospensione attività per 3 mesi.- Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, dall’art. 14
ter della Legge n. 125/2001, commi 1 e 2, mod. dal D.L. n. 14/2017 (convertito con
modifiche dalla L. n. 48/2017).
Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000
Reiterazione: sanzione amministrativa pecuniaria a euro 500 a euro 2.000, inoltre sospensione
attività da 15 giorni a 3 mesi.
ORDINA
Ai competenti Organi di vigilanza, di effettuare i controlli e di far applicare la presente Ordinanza
Viene disposta l’affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni, nonché la pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune.
M A N D A
al sig. Questore, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Municipale per quanto di rispettiva competenza e
per l’osservanza.
AVVISA
Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:
Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio, o.
in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Sindaco
VINCENZO NAPOLI / ArubaPEC S.p.A.
Ordinanze n. 14/2024
Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazion

/ 5
Grazie per aver votato!
Visualizzazioni: 3