METTIAMO UN PO’ DI ORDINE

METTIAMO UN PO’ DI ORDINE

Da qualche tempo componenti di alcune Commissioni Consiliari hanno preso ad interessarsi appassionatamente del redigendo Regolamento delle Progressioni Verticali del personale comunale. Da ultimo apprendiamo dagli Organi di Stampa locali che il dott.Luigi Della Greca è stato convocato dalle Commissioni Statuto e Bilancio, questa volta in seduta congiunta, per martedì p.v.-

Sull’argomento intendiamo spendere qualche parola tanto per fare chiarezza.

Com’è noto l’art.42, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce la competenza del Consiglio comunale in ordine ai “criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi”, mentre il successivo art.48, al comma 3, prevede la competenza della Giunta circa l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. A questo punto va subito chiarito che, riguardo alla formulazione di “criteri generali” da parte del Consiglio, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha precisato che detta formulazione non possa dettagliarsi al punto da fornire indirizzi di tipo gestionale all’Organo esecutivo. La formula usata dal legislatore (criteri generali) sta, infatti, ad indicare che l’intervento del Consiglio non può essere così puntuale da lasciare la Giunta priva di reali alternative in ordine ai contenuti del regolamento, con pregiudizio delle sue prerogative come stabilite dal T.U.-

Per le progressioni verticali, ad oggi, non risultano ancora innovate le stringate determinazioni di cui al Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Salerno approvato con deliberazione di G.C. n. 823/2012 e, quindi, opportunamente la normativa in via di elaborazione andrà a costituire stralcio/integrazione del citato regolamento di competenza della Giunta per rispondere all’esigenza di procedere alle progressioni tra le aree, peraltro in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale(art.13 CCNL Comparto Funzioni Locali  2019-2021).

Se poi l’interessamento, in particolare della Commissione Bilancio , dovesse riguardare gli aspetti di tipo finanziario rivenienti dal passaggio di carriera si precisa che plurimi

atti di competenza della Giunta relativi alla programmazione del fabbisogno del personale (da ultimo deliberazione di G.C. n.53 del 28.2.2024) danno compiutamente conto del rispetto della disciplina vincolistica in materia di spese del personale, delle norme assunzionali e contrattuali  anche evidentemente con riferimento alle 75 posizioni destinate ai passaggi di carriera.

Poi leggendo le norme integrative del Regolamento per le adunanze consiliari del Comune di Salerno con riguardo alle attribuzioni delle Commissioni Permanenti, in maniera inequivoca rileviamo che dette commissioni hanno il compito di esaminare preventivamente le questioni di competenza consiliare e di esprimere su di esse il loro parere. Possono altresì essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che Giunta e Sindaco ritengono di sottoporre loro… le Commissioni su mandato del Consiglio (ovviamente relativamente alle materie di competenza n.d.r.) possono predisporre proposte di deliberazioni, regolamenti attuativi e lavori preparatori per interventi in determinati settori.

Allora, cari Consiglieri perché non impiegate il Vostro prezioso tempo per interessarvi delle questioni di vostra stretta competenza che pure sono rilevanti e che grazie al Vs. fattivo contributo potrebbero trovare soluzione? Non trovate che, in ordine alle progressioni verticali, discussioni, pareri, proposte forse non risultano formulate nelle sedi idonee? Davvero ritenete che disquisire di colloquio, titoli e relativi punteggi con il bilancino rientri tra le competenze delle Commissioni Consiliari?   Eppure questa Organizzazione Sindacale, non molto tempo fa vi ha indicato, inutilmente, problematiche che meritavano un esame approfondito, come la composizione delle Commissioni Giudicatrici dei concorsi per dirigenti, la esternalizzazione dei Servizi Cimiteriali, l’eccessiva concentrazione di poteri nelle mani del Direttore generale, ecc.

Sappiate che i criteri per l’effettuazione delle progressioni verticali, secondo quanto stabilito dal citato CCNL, costituiscono materia di confronto tra la delegazione datoriale e quella sindacale, confronto che rappresenta una modalità del sistema delle relazioni sindacali e sede in cui, auspicabilmente, vanno a comporsi le istanze e le questioni di ciascuna delle parti coinvolte.

Chiarito quanto sopra ed entrando nel merito delle problematiche connesse alle progressioni di carriera a questa Organizzazione interessa precisare:

-L’art.13 del CCNL stabilisce che …“al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C di corrispondenza. Le amministrazioni definiscono…… i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere un peso

percentuale non inferiore al 20%: a)esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c)competenze professionali, quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.

L’art. 13 si ribadisce è una norma di prima applicazione che, tra l’altro, prevede e solo fino al 31.12.2025, la deroga al criterio del titolo di studio per gli avanzamenti di carriera attuati in tale intervallo temporale. Altra cosa sono le progressioni tra le aree di cui al successivo art.15 dove tale deroga scompare ed evidentemente i criteri da stabilirsi potranno avere formulazione diversa. E allora in questo articolo 13 dove è previsto il colloquio? Dove è contemplata la possibilità di introdurre criteri ulteriori rispetto a quelli previsti? Questa Organizzazione è fortemente contraria all’inserimento di tale prova valutativa in quanto può aprire alla possibilità di valutazioni discrezionali non sempre oggettive. Le selezioni di cui all’art.13, è del tutto evidente, mirano a consentire, nel rispetto della disciplina dell’accesso ai pubblici impieghi e del merito, gli avanzamenti di carriera del personale che ha maturato esperienza nell’area di provenienza e adeguate competenze professionali, oggettivamente testimoniate dalla documentazione che dovrà essere puntualmente presentata e valutata. Il regolamento a farsi quindi è un regolamento che dovrà riferirsi a questa particolare fase di applicazione del contratto che sono le progressioni in deroga ex art.13 CCNL.

Venti, trenta anni di servizio confortati da idonea documentazione che attesti l’arricchimento professionale acquisito certamente valgono più di venti minuti di colloquio rispetto al quale sembrano muoversi interessi non sempre trasparenti. 

PER LA SEGRETERIA PROVINCIALE                           IL SEGRETARIO AZIENDALE

         F.to   Raffaele Vitale                                               F.to     Adolfo Abate

      F.to  Guido Monaco Nicola

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